Art. 1.
(Istituzione della figura professionale del medico intensivista).

      1. È istituita, nell'ambito della professione medica, la figura del medico specialista in terapia intensiva, di seguito denominato «medico intensivista».
      2. Possono esercitare l'attività di medico intensivista i medici in possesso della specializzazione di cui all'articolo 2.
      3. L'esercizio della professione di medico intensivista consiste nell'erogazione delle attività mediche di terapia intensiva atte a garantire il più efficace, tempestivo e consistente trattamento degli stati di emergenza. Nello svolgimento della propria attività, il medico intensivista può integrare e adattare le cure del paziente affetto da malattie complesse o da lesioni che includono l'insufficienza multipla d'organo, erogando tali servizi come medico responsabile del paziente o come medico che fornisce assistenza o collaborazione al medico responsabile del paziente.